Art. 50.
(Legge regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale approva le leggi regionali nelle materie di cui agli articoli 55, 56 e 57, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.